Assegno di inclusione, come bisogna comportarsi in caso di cambiamenti del nucleo familiare?

Quando si verifica un cambiamento nel nucleo familiare, è essenziale, in certi casi, ottenere un nuovo ISEE e rinnovare la richiesta per l’Assegno di Inclusione.

L’Assegno di Inclusione è destinato all’intero nucleo familiare, ma alcuni membri, specificamente quelli tra i 18 e i 59 anni, non sono compresi nel parametro di scala di equivalenza. Pertanto, ogni variazione nel nucleo familiare, che coinvolga l’aggiunta o la partenza di uno o più membri, deve essere tempestivamente comunicata all’INPS secondo le tempistiche normative.

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Famiglia | Unsplash @Marisa Howenstine – informagiovanirieti.

Poiché i cambiamenti nel nucleo familiare influenzano anche l’ISEE, e considerando che questo valore determina sia l’ammissibilità all’Assegno di Inclusione che l’importo assegnato, è fondamentale aggiornare l’ISEE per continuare a ricevere il beneficio. È importante notare che le variazioni nel nucleo familiare non vanno segnalate utilizzando il modello Adi-com, come invece accade per l’inizio di un’attività lavorativa da parte di uno o più membri. Vi è infatti una procedura specifica da seguire per comunicare tali cambiamenti.

Le variazioni nel nucleo familiare, come indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore dell’ISEE, rappresentano una fase critica che richiede comunicazione tempestiva all’INPS. Queste modifiche possono manifestarsi in vari scenari familiari e devono essere attentamente valutate per garantire una corretta gestione delle prestazioni sociali e fiscali.

I cambiamenti da segnalare

Tra le circostanze più comuni, si annoverano la scomparsa di un membro della famiglia e l’arrivo di un nuovo componente. È essenziale sottolineare che la nascita di un bambino non solo comporta l’inclusione del neonato nel nucleo familiare, ma anche dell’altro genitore non sposato e non convivente, se precedentemente non incluso.

Il matrimonio rappresenta un altro evento significativo, poiché, secondo le normative fiscali, una coppia sposata costituisce un’unica entità familiare, indipendentemente dalla loro residenza. Questo può portare alla formazione di un nucleo familiare separato se i coniugi non convivono con altri membri della famiglia, o all’aggiunta di uno dei due coniugi al nucleo familiare dell’altro.

Da non sottovalutare sono anche le conseguenze di un divorzio o di una separazione legale, che comportano la divisione del nucleo familiare in due entità separate. Tuttavia i coniugi possono essere considerati parte dello stesso nucleo familiare anche dopo la separazione o il divorzio, a condizione che continuino a convivere nella stessa abitazione.

Un altro evento che può influenzare la composizione del nucleo familiare è il cambio di residenza di uno dei membri. Questo può portare alla sua uscita dallo stato di famiglia. È necessario notare che un figlio maggiorenne non convivente può ancora essere considerato parte del nucleo familiare se è a carico dei genitori ai fini fiscali.

Da ultimo viene anche valutata l’aggiunta di un componente al nucleo familiare a seguito di un cambio di residenza, per esempio quando una persona diventa convivente con la famiglia. In tutti questi casi, è fondamentale comunicare prontamente le variazioni all’INPS per evitare ritardi o problemi nella fruizione delle prestazioni sociali e fiscali a cui si ha diritto.

Che cosa fare

Se si verifica uno dei sopracitati eventi, è essenziale informare prontamente l’INPS presentando una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE entro un mese dalla variazione (mentre per il Reddito di Cittadinanza il termine era di due mesi). Nei casi di variazione del nucleo familiare diversi dalla nascita o dal decesso di un membro, è necessario presentare anche una nuova richiesta di Adi.

Questo permette al nucleo modificato, o a ciascun nuovo nucleo che si forma a seguito della variazione, di continuare a beneficiare della prestazione. Una volta ottenuto il nuovo ISEE, la domanda precedente decade. Inoltre, in caso di nuova richiesta, la durata residua del beneficio, calcolata sottraendo il numero di mensilità già erogate dai 18 mesi, si applica al nucleo modificato o a ciascun nuovo nucleo che si forma a seguito della variazione.

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