5×1000, com’è possibile farlo e come si calcola

Il 5X1000 è una quota di imposte cui lo Stato rinuncia per destinarla a organizzazioni non profit scelte liberamente dal contribuente

Il 5 per mille (5×1000) è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente, secondo principi di sussidiarietà fiscale, può destinare agli enti non profit iscritti presso l’elenco dei beneficiari tenuto dall’Agenzia delle Entrate e alle iniziative sociali dei comuni.

Il 5 per mille è stato introdotto con la finanziaria relativa al 2006 (art. 1, cc 337 – 340, L 266/05) per poi essere confermato dalle successive leggi finanziarie; nel 2014 è stato definitivamente stabilizzato (art. 1, comma 154, L 190/14).

Il meccanismo del 5 per mille è stato rinnovato con il decreto legislativo 111/2017 nell’ambito della Riforma del Terzo Settore, e successivamente sono state definite le regolamentazioni mediante il DPCM del 23 luglio 2020 (GU17 settembre 2020).

Quali sono le finalità del 5 per mille e quali enti possono essere beneficiari?

Le finalità del 5 per mille sono espressamente definite dalla legge: possono infatti beneficiare del 5 per mille gli enti non profit (oltre ad alcune amministrazioni pubbliche) le cui attività rientrano nelle finalità definite dalla legge e possono pertanto accreditarsi presso una specifica amministrazione; risultano beneficiari anche i Comuni, che però sono vincolati a destinare le risorse alle proprie attività sociali.

5x1000, come funziona?
5×1000, come funziona? – Pexels @Puwadon Sang-ngern – Informagiovanirieti.it

 

È onere delle organizzazioni non profit informarsi per individuare la finalità più adatta e quindi avviare il percorso di accreditamento. Possono beneficiare del 5 per mille gli enti non profit operativi negli ambiti previsti e, nello specifico:

“Sostegno degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS”

  • a partire dal 2023 enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore incluse le cooperative sociali me escluse le Imprese sociali di natura societaria.

“Ricerca scientifica e universitaria”

  • Enti di istruzione e ricerca.

“Ricerca sanitaria”

  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
  • enti e istituzioni che svolgono attività di ricerca sanitaria con orientamento traslazionale.

”Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche”

  • ASD con riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, affiliazione a una Federazione sportiva o a un ente sportivo nazionale o a una disciplina, che svolgono attività di avviamento sportivo per minori, anziani over 60 o persone svantaggiate.

“Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”

  • enti che realizzano attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

“Sostegno degli enti gestori delle aree protette”

  • enti gestori aree protette.

E alcuni enti pubblici:

  • Comuni;
  • Istituti universitari e di ricerca;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e altri istituti sanitari pubblici con finalità di ricerca ad orientamento traslazionale;
  • Istituti controllati dal MIBACT e dotati di autonomia speciale.

Ma come ci si iscrive alla lista del 5 per mille? Gli enti devono iscriversi a seconda dell’ambito finanziato dal 5 per mille a cui fanno riferimento (ETS; ricerca scientifica e universitaria; ricerca sanitaria; Associazioni Sportive Dilettantistiche; attività sociali del comune di residenza; attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; enti gestori aree protette). Ogni ambito ha un proprio registro e un Ministero di competenza.

Tutte le organizzazioni beneficiarie, a prescindere dall’ambito di attività, hanno l’obbligo di rendicontazione. L’obbligo si considera assolto compilando un Rendiconto che descriva l’uso delle somme ricevute e una relazione illustrativa che approfondisca le attività svolte con le medesime. Tali documenti devono contenere anche indicazione dell’eventuale accantonamento della somma percepita o di una sua parte. L’obbligo è da assolversi entro un anno dall’incasso e nel mese successivo deve essere inviato via raccomandata A/R o PEC all’amministrazione erogatrice se beneficiari di almeno 20mila euro.

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