Giovani: qual è l’età minima per iniziare a lavorare nella UE?

L’età minima per l’ammissione al lavoro dei giovani under 18 non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo
Qual è l’età minima per poter iniziare a lavorare nei Paesi dell’Unione Europea? Iniziamo subito con il dire che non è possibile assumere giovani di età inferiore a 15 anni e che il limite di età potrebbe essere più elevato in paesi dell’Unione Europea in cui la scuola dell’obbligo continua anche dopo quest’età.
Tuttavia, i giovani di età inferiore ai 15 anni possono essere assunti per attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie previa autorizzazione delle autorità competenti. Inoltre, i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 15 anni possono partecipare a progetti di lavoro/formazione o a un’esperienza lavorativa, mentre i giovani di almeno 14 (e in alcuni casi 13 anni) possono anche svolgere un’attività lavorativa leggera.

Rischi, sicurezza e salute dei giovani: ecco alcune regole

I datori di lavoro devono adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei giovani e per assicurare che queste vengano attuate sulla base di una valutazione dei rischi del loro lavoro.

Quali sono le regole per il lavoro di giovani al di sotto dei 18 anni?
Quali sono le regole per il lavoro di giovani al di sotto dei 18 anni? | Pixabay @thehague – Informagiovanirieti

 

Non è possibile assumere giovani per i seguenti tipi di lavoro:

  • un lavoro che vada oltre le loro capacità fisiche o psicologiche
  • un lavoro che prevede l’ esposizione a prodotti dannosi, come sostanze chimiche o radiazioni
  • un lavoro in cui il rischio di incidenti è considerato elevato e che i giovani potrebbero non riconoscere o non evitare perché non prestano sufficiente attenzione alla sicurezza o perché non hanno abbastanza esperienza o formazione
  • un lavoro che mette in pericolo la salute a causa di condizioni estreme di freddo o di caldo o a causa di rumore o di vibrazioni
  • un lavoro che include procedimenti pericolosi (esplosioni, sostanze velenose, rischi elettrici di alta tensione, ecc.)

Alcuni paesi dell’UE permettono ai datori di lavoro di assumere giovani se l’esperienza lavorativa è necessaria in quanto parte della loro formazione professionale, inoltre i datori devono garantire che una persona competente supervisioni il loro lavoro per tutelarne la salute e la sicurezza.

Inoltre è importante, nonché necessario, informare i giovani dei possibili rischi del loro lavoro e di tutte le misure adottate per la loro salute e sicurezza; se i lavoratori hanno meno di 15 anni, è necessario informare il loro rappresentante legale.

Altra regola fondamentale, quando si assumono giovani, è necessario garantire loro una pausa di almeno 30 minuti se lavorano più di 4 ore e mezza.

Se i giovani frequentano la scuola dell’obbligo a tempo pieno, bisogna garantire loro un periodo senza lavoro anche nelle vacanze scolastiche (come previsto dalle norme nazionali applicabili).

L’orario di lavoro massimo consentito ai giovani è:

  • 8 ore al giorno per 40 ore settimanali per progetti combinati di lavoro e formazione o per esperienze lavorative in loco
  • 2 ore nei giorni di scuola e 12 ore settimanali (se la legislazione lo prevede) per lavori svolti durante il periodo scolastico al di fuori delle ore scolastiche stabilite
  • 7 ore al giorno e 35 ore settimanali per un periodo di almeno una settimana quando le scuole sono chiuse. Se i giovani hanno 15 anni o più possono lavorare fino a massimo 8 ore
  • 7 ore al giorno e a 35 ore settimanali per i lavori leggerisvolti da giovani che non sono più soggetti all’obbligo scolastico a tempo pieno imposto dalla legislazione nazionale.

Non è possibile assumere giovani sotto i 15 anni per lavorare tra le 20 e le 6; per ciascun periodo di 24 ore si deve garantire un riposo minimo di 14 ore consecutive e un minimo di 2 giorni di risposo ogni periodo di 7 giorni, consecutivi possibilmente.

Se si assumono giovani tra i 15 e i 18 anni che non sono più soggetti all’obbligo scolastico a tempo pieno secondo la legislazione nazionale, questi possono lavorare fino a 8 ore al giorno e 40 a settimana.

Però rimane il fatto che i giovani lavoratori non devono lavorare tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7: alcuni paesi UE consentono deroghe a questi limiti in caso di condizioni eccezionali relative alla natura del lavoro, come il settore navale, pesca, forze armate, polizia, ospedali o strutture analoghe, attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie.

Per ciascun periodo di 24 ore si deve garantire un riposo minimo di 12 ore consecutive e un minimo di 2 giorni di riposo ogni periodo di 7 giorni (consecutivi, se possibile).

Se le deroghe nazionali lo consentono, non vi è l’obbligo di garantire questi periodi di riposo ai giovani lavoratori occupati nei seguenti settori:

  • settore della navigazione o della pesca
  • forze armate o di polizia
  • ospedali o strutture analoghe
  • agricoltura
  • settore del turismo o della ristorazione e alberghiero.

Le deroghe ai periodi minimi di riposo sono possibili anche se si assumono giovani che lavorano in modo frazionato durante la giornata.

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